Con Risoluzione del 4 ottobre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 L’articolo 29 riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari
- al 65 per cento, per gli anni 2022 e 2023,
- al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e 2026,
dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, si prevede che:
- l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (di seguito ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare i versamenti al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare;
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l’ACRI trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, nonché le eventuali variazioni e revoche;
- il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
“6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
Le istruzioni operative delle entrate prevedono che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica:
- che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso 3 dall’ACRI,
- che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.