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Fondo IPCEI idrogeno 2: domande dal 22 dicembre

21 Dicembre 2022 in Notizie Fiscali

Con Decreto direttoriale del MIMIT del 19 dicembre  vengono stabilite le regole per il fondo IPCEI idrogeno 2.

In particolare, il decreto definisce risorse, termini e modalità di attuazione delle intervento agevolativo del fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI idrogeno 2 per cui sono disponibili 350 ML di euro.

L’IPCEI H2 Industry(IPCEI Idrogeno 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e coprirà larga parte della catena del valore dell’idrogeno, nello specifico tratterà:

  • la costruzione di infrastrutture connesse all’idrogeno, in particolare elettrolizzatori;
  • infrastrutture di trasporto su larga scala, per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio;
  • lo sviluppo di tecnologie innovative e più sostenibili per l’integrazione dell’idrogeno nei processi industriali di molteplici settori, in particolare quelli più difficili da decarbonizzare, come il settore dell’acciaio, del cemento, e del vetro.

Fondo IPCEI Idrogeno 2: i beneficiari

Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: 

a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2;

b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti. 

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto. 

Fondo IPCEI Idrogeno 2: le regole per i progetti

I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR. 

Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale. 

Non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati

Non sono altresì ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR.

Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa. 

Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione. 

Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e devono essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse. 

I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 

Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.

Fondo IPCEI Idrogeno 2: presenta domanda dal 22 dicembre

L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità di seguito indicate:

  • i beneficiari forniscono all’indirizzo attuazione.ipcei@mise.gov.it  le informazioni richieste dal Ministero ai fini dell’abilitazione alla piattaforma informatica dedicata; 
  • le istanze devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo: https://appIPCEIIdrogeno2.invitalia.it a partire dalle ore 14.30 del 22 dicembre 2022; 
  • la piattaforma consente l’accesso al rappresentante legale/procuratore firmatario della domanda di agevolazione, o a soggetto delegato, rientranti tra i soggetti abilitati comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  • in caso di accesso alla piattaforma e compilazione da parte di soggetti delegati, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni apposita dichiarazione di abilitazione dei soggetti delegati, come comunicati al Ministero secondo l’apposito modulo.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 deve essere corredata della seguente documentazione:

  • a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato;
  • b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
  • c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
  • d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; 
  • e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.

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