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Fondo grandi imprese in crisi: dalle ore 12.00 di oggi via alle domande

13 Dicembre 2021 in Notizie Fiscali

Grandi imprese in difficoltà sul portale di Invitalia

Con Decreto Direttoriale MISE del 30.11 si stabilisce che a partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022 le imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid, potranno presentare domanda per accedere al Fondo da 400 milioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico.

Si sottolinea che rimane confermato quant’altro contenuto nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2357 del 3 settembre 2021 e non modificato nel presente decreto. 

Ricordiamo che la finestra era stata aperta il 20 settembre e per due mesi e le relative istruttorie si concluderanno entro il 31 dicembre 2021.

Per richiedere il finanziamento del Fondo Sostegno Grandi Imprese è necessario:

  • registrarsi ai servizi online di Invitalia
  • accedere con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare
  • disporre della firma digitale del legale rappresentante e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società.

Al termine della procedura on line verrà assegnato un protocollo elettronico.

SCARICA QUI IL FAC SIMILE DELLA DOMANDA (attenzione il fac simile NON può essere utilizzato per la presentazione della domanda) 

SCARICA QUI IL MANUALE UTENTE

Come indicato nell'avviso pubblicato in GU n 219 del 13 settembre 2021 con il DD decreto Direttoriale del 3 settembre sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 3 agosto 2021.

L’obiettivo della misura è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Si prevede:

  • la concessione di finanziamenti agevolati 
  • rimborsabili in 5 anni, 
  • al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti 
  • e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.

Attenzione va prestata al fatto che la concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione.

Fondo imprese in difficoltà, a chi spetta

La domanda può essere presentata da:

  • grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, 
  • con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, 
  • che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo: 

a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019; 

c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell'attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto; 

d) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 

e) hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea; 

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 

h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 

j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; 

k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio

Fondo imprese in difficoltà, l'iter della domanda: riapre lo sportello dal 13 dicembre

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica e il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.

L’iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d’invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda; 

c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale; 

d) caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente; 

e) caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto; 

f) invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

Secondo quanto riportato nell'elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 e dal decreto direttoriale  (scarica qui il file completo) alle domande dovranno allegarsi i seguenti documenti:

  • piano aziendale di cui all’articolo 6 del DM 5 luglio 2021, redatto, sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia sul predetto sito internet, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario. 
  • dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o dagli altri soggetti previsti, mediante firma digitale:
    • 1. DSAN Fondo Grandi Imprese in Difficoltà 
    • Requisiti
    • 2. DSAN Modello A1 antimafia 
    • 3. DSAN Modello B1 antimafia 
    • 4. DSAN Antiriciclaggio 
    • 5. DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie 
    • 6. DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa

Fondo imprese in difficoltà: l'agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.

L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.

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