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Farmacie: il prezzo dei tamponi è fissato a 15 euro

29 Settembre 2021 in Notizie Fiscali

L’articolo 4 del DL n 127/2021 introduce alcune modifiche al decreto Green Pass 1 (Dl 105/2021) prevedendo espressamente che «le farmacie (…) sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 (…), secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa (…). In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a 10mila euro e il Prefetto (…) può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni».

Farmacie e tamponi rapidi: ecco le regole

Il protocollo di intesa di cui si tratta è quello previsto dal decreto green pass 1 e stipulato tra:

  • il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, d'intesa con il ministro della Salute,
  • e le farmacie. 

Secondo l'accordo si prevede un prezzo di 15 euro per i tamponi validi ai fini del green pass, in particolare:

  • i minori tra i 12 e i 18 anni recandosi in farmacia per un tampone rapido pagano 8 euro (gli altri 7 euro sono coperti da un contributo pubblico liquidato alla farmacia)
  • i maggiori di 18 anni pagano interamente  il prezzo calmierato di 15 euro

Attenzione va prestata al fatto che con il nuovo decreto i 15 euro diventano un prezzo imposto, come tale vincolante per tutte le farmacie, a pena di sanzioni.

Il nuovo decreto NON  impone alle farmacie di erogare i tamponi ma impone il prezzo calmierato.

Ogni farmacia potrà decidere se attivare il servizio e chi decide di farlo dovrà attenersi, fino al 31 dicembre 2021 ai 15 euro.

Sono «tenute ad assicurare» il servizio a prezzo suddetto le farmacie «di cui all’articolo 1, commi 418 e 419» della legge di bilancio 2021

In particolare:

  • i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM  e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte  al  pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e  atti  a garantire la tutela della riservatezza,
  • le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e  dei  tamponi  di  cui  al  comma  418 su indicate, nelle   farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni conformi  agli  accordi collettivi nazionali stipulati e  ai  correlati  accordi regionali,  che   tengano   conto anche delle specificità e dell'importanza del  ruolo  svolto  in  tale  ambito  dalle  farmacie rurali. 

Concludendo le sanzioni come su detto sono le seguenti:

  • la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a 10mila euro 
  • chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni disposta dal Prefetto (la norma recita "il Prefetto può disporre")

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