L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.
L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:
- prima rata entro il 30 novembre 2023
- seconda rata entro il 30 giugno 2024.
Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.