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Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

20 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

La Legge di bilancio 2025 approvata con fiducia dalla Camera il 20 dicembre reca novità, tra le altre, per le detrazioni fiscali.

Si è parlato tanto del quoziente familiare di prossima introduzione, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma in bozza del DDL ma in ultima formulazione del 17 dicembre, e con parere favorevole delle Commissioni Bilancio.

Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia

Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

  • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

  • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
  • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

  • a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
  • b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c) le somme investite nelle piccole emedie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:

  • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
  • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.

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