Con Risoluzione n 15/E del 22 marzo 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
In particolare, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- “6973” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Attenzione al fatto che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di 3 riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 88902 del 18 marzo 2022 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto b), pari al 100 per cento.
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