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Credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno: il modello valido dal 7 giugno 2022

8 Giugno 2022 in Notizie Fiscali

In data 6 giugno le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n.193276 con ulteriori aggiornamenti rispetto ai precedenti relativi al modello per richiedere il credito di imposta nel Mezzogiorno.

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L’aggiornamento consentirà ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ed è stato fatto per dare seguito a quanto già previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 che permette, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti, di sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti.

Il modello prevede appositi campi che possono essere compilati quando in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 il beneficiario ha superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework. 

Ricordiamo che già il Provvedimento del 6 aprile 2022 apportava modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES) (approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021). 

Il modello accoglie un nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La versione aggiornata del modello sarà utilizzabile a partire dal 7 giugno 2022 in sostituzione di quella precedente e servirà anche per presentare le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni.  

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha esteso l’agevolazione ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. 

Con riferimento all’anno 2022, la proroga è divenuta operativa con l’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Per le spese sostenute nel 2022 si da il via al credito d’imposta per il quale il nuovo modello recepisce gli aggiornamenti intervenuti con la legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

In particolare, il perimetro geografico di applicazione del credito è stato adeguato, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: il modello da usare dal 7 giugno 2022

L'articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riformulato il comma 98 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l’anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

La Carta è stata approvata dalla Commissione europea, successivamente è stata integrata per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone "c").

La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise

La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a), dell’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE. 

Le zone della regione Abruzzo, rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga (ai sensi della lettera c), del citato articolo 107, paragrafo 3).

L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 

Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per la determinazione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES, resta ferma l’applicazione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. 

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID19" (Temporary Framework). 

L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. 

Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è consentita a partire dal 7 giugno 2022.

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