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Credito d’imposta autotrasporto: domande prorogate fino al 20 settembre

16 Settembre 2026 in Notizie Fiscali

Con un comunicato della Piattaforma credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, di ristoro per la maggiore spesa acquisto gasolio – marzo-agosto 2026 si informa del fatto che al fine di consentire ai beneficiari della misura di cui all art 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 di presentare istanza, si comunica che il termine per la presentazione delle stesse è prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026, attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: 

Inoltre l'assistenza offerta per la domanda, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026

Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (mesi prorogati fino ad agosto 2026) rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio, pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.

Si ricorda che il ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 

Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro. 

A disciplinare le regole operative è il Decreto MIT 28 agosto atteso in GU ufficiale e il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge è stato pubblicato nella GU 167/2026.

Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus autotrasporto 2026: domande prorogata al 20 settembre

Secondo le istruzioni operative del MIT, L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: 

L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE. 

Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.

Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: 

  • assistenza- creditogasolio@sogei.it
  • per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.

Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.

Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026. 

Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.

Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.

La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula

  • 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]

In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:

 – I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:

i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;

ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

 I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma

 – Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.

 L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

 Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:

 A – riferimenti fattura:

 va riportato, a seconda del caso:

 – l'identificativo SDI della fattura;

 – il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;

– il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,

 B – tipo fattura:

– indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;

– indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

 C – importo netto:

 indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

 D – importo carburante rimborsabile netto:

 indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

 E – nazione di emissione:

 indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).

AT – Austria BE – Belgio
BG – Bulgaria CY – Cipro
HR – Croazia DK – Danimarca
EE – Estonia FI – Finlandia
FR – Francia DE – Germania
GR – Grecia IE – Irlanda
IS – Islanda IT – Italia
LV – Lettonia LI – Liechtenstein
LT – Lituania LU – Lussemburgo
MT – Malta NO – Norvegia
NL – Paesi Bassi PL – Polonia
PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca
RO – Romania SK – Slovacchia
SI – Slovenia ES – Spagna
SE – Svezia HU – Ungheria

Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.

 Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.

Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.

Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.

Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi". 

Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi

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