La Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con il comma 267, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)
Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.
Credito di imposta per investimenti nelle ZES
Ricordiamo che il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.
Le Zone economiche speciali (ZES), istituite a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali.
Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.
Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.
Il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) è recato dal DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.
Per gli investimenti effettuati nelle ZES il D.L. n. 91/2017 prevede inoltre che le imprese possano usufruire del credito d'imposta già previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno nella misura stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
La fruizione del beneficio – a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 e poi dal decreto-legge n. 77 del 2021 – è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Le imprese devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.