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Corrispettivi giornalieri: i chiarimenti delle Entrate sul tracciato xml per invio dati

16 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

Con Consulenza giuridica n 3 del 14 febbraio 2022 le Entrate rispondono sulla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e quesiti sulla compilazione del tracciato XML (articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Le risposte forniscono chiarimenti relative al corretto utilizzo dei codici natura per operazioni:

  • escluse;
  • non soggette;
  • non imponibili;
  • esenti.

In particolare, in merito al Codice Attività, nel blocco “4 ” – “4.1.15 ” l'Agenzia specifica che va inserito il «Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l’importo parziale si riferisce».

L’elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi: 

a) il campo 4.1.15, a scelta dell’esercente, può essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un’unica contabilità ai fini IVA; 

b) dal momento che il campo 4.1.15 appartiene al blocco 4.1, obbligatorio e ripetibile fino a 40 volte, il numero di codici attività che possono essere riportati dipende dal numero massimo di blocchi 4.1 compilati (dipendentemente da tutti i blocchi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 da riportare del tracciato dei corrispettivi da comunicare); 

c) è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo “misto” cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purché l’RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all’Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l’imponibile e l’IVA con il giusto codice ATECO; l’utilizzo del campo 4.1.15 è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'IVA periodica. 

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