FISCO » Accertamento e riscossione » Versamenti delle Imposte

Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

31 Gennaio 2025 in Notizie Fiscali

Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

  • a) per quanto concerne l'Italia:
    •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
    •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
    •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
    •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
  • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
    •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
    •         2 – l'imposta sulla proprieta';
    •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
    •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
    •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
    •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
    •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
    •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
    •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
    •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
  • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
  • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

Allegati:

I commenti sono chiusi