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Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

30 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Le Entrate hanno chiarito diversi punti sulle regole per aderire al CPB, concordato preventivo biennale con un altro pacchetto di FAQ pubblicate il 25 e il 28 ottobre.

Da segnalare che le FAQ datate 28.10 sono solo due una delle quali rimanda a faq precedente e l'altra con la quale si conferma che le trasformazioni societarie, che comportino il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro, oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l'esclusione o la cessazione del CPB, non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

I quesiti e risposte ADE, si presentano cosi suddivisi:

  • Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB),
  • Contribuenti forfetari: superamento soglie, aggiornate al 15 ottobre,
  • Condizioni di accesso e cause di esclusione (Artt. 10 E 11 del Decreto CPB) aggiornate al 25.10
  • Casistiche particolari,
  • Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb), aggiornate al 25.10,
  • Reddito oggetto di concordato( rif. artt.15,16,28 del decreto CPB) aggiornate al 25.10
  • Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)
  • Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024

Vediamo alcuni dei chiarimenti.

CPB: il limite di 5.000 euro di debiti tributari tra le cause di esclusione

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. 

Si chiede se l'importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce "possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili".

Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

CPB: si può ravvedere un solo anno di imposta?

Un contribuente ricordava che l’articolo 20-bis del decreto CPB prevede cheper i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese”.

A tal proposito si chiede se l’esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d’imposta oggetto di CPB.

L'ade conferma che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.

CPB forfettari: adesione per chi ha superto la soglia dei 100.000 euro

Le Entrate chiariscono che il contribuente forfetario che supera la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa può accedere al concordato.

Inoltre, con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare n 18/2024 si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d’imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. 

In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell’articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all’istituto del CPB, compresa quella di cui all’articolo 31-bis del decreto CPB. 

Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.

Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

Sui forfettari leggi anche il chiarimento del 15 ottobre, CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie.

Cause di decadenza dal CPB: chiarimenti sul cambio di attività

Si chiedeva di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA.

Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

Benefici premiali CPB: chiarimenti sull’esclusione degli accertamenti con presunzioni semplici

Si chiedeve di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

Leggi qui per tutti gli altri chiarimenti.

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