Con il pronto ordini del 25 agosto n 141 il CNDCEC esprime un parere sulla prescrizione dell'azione disciplinare e eventuale procedimento penale.
In particolare si osserva che l’art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015 dispongono che “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Il suddetto art. 20 del Regolamento, al comma 3, stabilisce inoltre che “Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
In materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere:
- il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede,
- dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale.
Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che si è espressa in tale direzione anche la Corte di Cassazione a Sez. Unite con la sentenza n. 1609/2022 pubblicata in data 24.01.2020, la quale ha dichiarato, in relazione alla professione di avvocato, che “Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367)”.
Ciò premesso, qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Si ricorda, infine, che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/05, “Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso”