Con il pronto ordini del 19 settembre il CNDCEC risponde in tema di incompatibilità della qualifica di socio di società di capitali.
In particolare, viene specificato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
Si tratta dei casi di gestione dell’impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Nel caso in cui l’attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali precedenti note del Consiglio hanno chiarito che l’incompatibilità ricorre nel caso in cui l’iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società (ad es. socio di maggioranza) e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.
Alla luce di tali indicazioni, formulano le seguenti considerazioni:
a) lo status di socio di minoranza di società di capitali è da ritenersi sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società. Come chiarito dalle citate note interpretative, “qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11” Tali criteri (relativi alla fattispecie di iscritto all’albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società cooperativa, mutua assicuratrice, consortile e altri enti commerciali e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali) evidenziano che “la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provato i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso”.
b) l’assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione a meno che non si accerti che, come nel caso precedente, l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.