Con il Pronto Ordini n 44 il CNDCEC si occupa di fornire chiarimenti sulle regole per l'iscrizione nella sezione speciale.
Si replica ad un quesito di un dottore commercialista, dipendente a tempo indeterminato e pieno di un ente pubblico che domanda quanto segue.
Considerato che l’attività lavorativa esercitata è incompatibile con l’esercizio della professione e permetterebbe solo l’iscrizione nell’Elenco Speciale, l'Ordine competente per territorio chiedeva se si possa procedere alla iscrizione del professionista in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza.
Si ricorda innanzitutto che in base all’art. 34, comma 8 D.Lgs. n. 138/2005 l’iscrizione nell’Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell’interessato.
Con la conseguenza che qualora il dottore commercialista che versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione non abbia richiesto di iscriversi nell’Elenco Speciale ma alla Sezione A dell’Albo, la richiesta di iscrizione dovrà essere rigettata indicando il motivo di incompatibilità come previsto dall’art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 139/2005.
Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso della possibilità di potersi iscrivere nell’Elenco Speciale presentando apposita domanda.
In linea generale, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale.
La caratteristica di “prevalenza” che il luogo di esercizio dell’attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale “domicilio professionale”, conduce a identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l’attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale.
Considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l’esercizio effettivo dell’attività professionale del dottore commercialista, nel caso di oggetto del presente quesito non può configurarsi alcun domicilio professionale in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività professionale propria del dottore commercialista per motivi di incompatibilità derivanti dall’essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico.
Di conseguenza, l’unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell’Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione.
Tale affermazione può subire delle deroghe nel caso di ipotesi di incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad es. i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione).
In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.