Con Risoluzione n 69/E del 10 dicembre viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, è istituito il seguente codice tributo:
“6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Ricordiamo che con avviso datato 12 ottobre 2021 il Dipartimento per lo sport pubblicava l’elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta pari al 50% degli investimenti in sponsorizzazioni nei confronti degli organismi sportivi.
L’elenco ha natura provvisoria, essendo fondato sull’istruttoria effettuata dal Dipartimento per lo sport sulla base della documentazione pervenuta. CLICCA QUI PER CONSULTARE L'ELENCO
L’ammontare finale del beneficio è subordinato all’inserimento dei dati nel Registro nazionale degli aiuti di stato e ai controlli che effettuerà l’Agenzia delle entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti.
Si precisa che qualora i soggetti interessati non individuino il proprio nominativo o la ragione sociale nell’elenco, ovvero non trovino riscontro con il beneficio indicato, nonché con gli altri dati pubblicati, possono richiedere informazioni telefonando ai seguenti numeri nei giorni e negli orari corrispondenti:
- lunedì e martedì: ore 9-12: 06.6779.5144
- giovedì e venerdì: ore 10-13: 06.6779.6428
Attenzione al fatto che la misura è stata prorogata anche per le spese sostenute durante l’intera annualità 2021.
Le istruzioni per la presentazione delle domande verranno rese note sul sito questo sito nelle prime settimane del 2022.
Ricordiamo inoltre che con risposta a FAQ del 2 marzo 2021 pubblicata sul sito del Dipartimento dello sport, veniva fornito un importante chiarimento sull’utilizzo del bonus sponsorizzazioni sportive.
La domanda proposta dall’utente riguarda un caso di contratto di sponsorizzazione con decorrenza 1 luglio 2020-31 dicembre 2020. I pagamenti verranno però effettuati anche nel 2021 e prima del 1 aprile, data ultima per la presentazione della richiesta per il bonus. L’utente domanda se i pagamenti devono essere tutti allegati in modo da poter essere utili alla fruizione del bonus.
Il Dipartimento risponde quanto segue: “ Il primo comma dell’articolo 81 della Legge n 126/2020, riconosce un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2021”.
La risposta parla chiaro. I pagamenti effettuati nel corso del 2021 non sono riconosciuti come validi ai fini della fruizione del bonus. Ciò che conta è il pagamento del periodo e non la competenza della sponsorizzazione.
Come presentare l'istanza per il bonus sponsorizzazioni
L’istanza poteva essere inviata fino al 1° aprile 2021 agli indirizzi seguenti:
Le domande vanno inviate con apposito modulo (scarica qui il modello di domanda) da presentare insieme agli allegati richiesti
A chi spetta il bonus sponsorizzazioni
L’articolo 81 del cosiddetto DL Agosto, è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Per il solo anno 2020, in favore di:
- imprese,
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali
che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.
Per approfondimento si legga l'articolo Il Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del DL Agosto
Ricordiamo che le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal DPCM del 30 dicembre 2020
Il decreto ha definito:
- i beneficiari del credito,
- le informazioni da inserire nella domanda,
- i casi di esclusione,
- le procedure di concessione e di utilizzo della somma,
- la documentazione richiesta,
- le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.
Nello specifico all'art 3 dispone le procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il l° febbraio 2021.
La domanda del bonus sponsorizzazioni per leghe e società sportive
La domanda contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
Utilizzo del bonus sponsorizzazioni
La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
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