Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.
In particolare, i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali.
L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.
L'Ente istante specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta. Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante.
Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)
Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante), bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.
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