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Bonus edilizi: in GU il DL n.13 con cessioni a soggetti affidabili e nuove sanzioni

28 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 47 del 25 febbraio 2022 il decreto legge n 13 recante  "Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

Come già anticipato dal Governo il DL n.13 prevede che:

  • dopo la prima cessione del credito saranno consentiti solo altri due trasferimenti a soggetti affidabili come banche, poste, assicurazioni e altri operatori vigilati,
  • il professionista che assevera sarà obbligato ad avere un’assicurazione con un massimale pari all’importo di tutti i lavori attestati 
  • il credito ceduto non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Per consentire questo correttivo alla precedente norma viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto ai fini della tracciabilità delle cessioni,
  • inoltre si introduce pene molto severe per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.

Ricordiamo che il Decreto Frodi va a correggere il decreto Sostegni ter e con la pubblicazione in GU è legge.

Attenzione al fatto che viene introdotta una nuova sanzione penale con una multa e reclusione da due a cinque anni a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni.

In particolare l'articolo 2 del DL n 13 prevede che all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a 100.000 euro. Se il fatto  è commesso  al  fine  di  conseguire  un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e, comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro»  sono  sostituite  dalle seguenti:   «per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

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