Pubblicato in GU n 47 del 25 febbraio 2022 il decreto legge n 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".
Come già anticipato dal Governo il DL n.13 prevede che:
- dopo la prima cessione del credito saranno consentiti solo altri due trasferimenti a soggetti affidabili come banche, poste, assicurazioni e altri operatori vigilati,
- il professionista che assevera sarà obbligato ad avere un’assicurazione con un massimale pari all’importo di tutti i lavori attestati
- il credito ceduto non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Per consentire questo correttivo alla precedente norma viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto ai fini della tracciabilità delle cessioni,
- inoltre si introduce pene molto severe per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.
Ricordiamo che il Decreto Frodi va a correggere il decreto Sostegni ter e con la pubblicazione in GU è legge.
Attenzione al fatto che viene introdotta una nuova sanzione penale con una multa e reclusione da due a cinque anni a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni.
In particolare l'articolo 2 del DL n 13 prevede che all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;
b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».