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Bollo e tasse libri sociali: calcolo sulle righe per quelli digitali

24 Febbraio 2025 in Notizie Fiscali

Con la Risposta a interpello n 42 del 20 febbraio le Entrate replicano ad una Società Cooperativa facente parte di un gruppo bancario cooperativo, che ha domandato chiarimenti sulla Tassa di Concessione Governativa (TCG) e sull’Imposta di bollo relative alla tenuta digitale dei libri sociali, in conformità all’articolo 2215-bis del Codice Civile.

In particolare veniva domandato:

  • se la Tassa di Concessione Governativa (TCG) e l’Imposta di Bollo siano dovute per i libri sociali tenuti in modalità digitale, considerando che i riferimenti normativi parlano di “pagine”, un concetto legato ai supporti cartacei.
  • se la TCG sia effettivamente dovuta, dato che l’art. 23 della Tariffa del d.P.R. n. 641/1972 si riferisce ai libri sociali cartacei e non menziona esplicitamente quelli digitali.
  • quale criterio utilizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri sociali digitali, in particolare per determinare cosa si intenda per “registrazione” ai fini della tassazione.
  • quali siano le modalità di versamento della TCG e dell’imposta di bollo per i libri digitali.

Viene replicato che entrambi i tributi sono dovuti anche per i libri tenuti in formato digitale vediamo i dettagli delle modalità di calcolo e versamento.

Bollo e tasse libri sociali: dovute anche per quelli digitali

Le Entrate confermano quanto chiarito con interpello precedente ossia il n 346/2021 (cui si rimanda per approfondimenti).

In dettaglio, anche per i libri sociali con la tenuta in modalità digitale occorre pagare la tassa di concessione governativa TCG e l’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe.

L’Agenzia richiama la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, dove viene specificato che:

  • se i libri sono cartacei, l’imposta pari 16 euro è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell’uso del registro.
  • se i libri sono digitali, bisogna fare riferimento al D.M. 17 giugno 2014, il quale all’art. 6, comma 3, che prevede l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.

L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, chiarendo che:

  • per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile (ad esempio, ogni cespite nel libro degli inventari o ogni operazione in partita doppia nel libro giornale).
  • nei libri sociali, la registrazione si riferisce alla singola riga di verbale o all’annotazione dell’ingresso/uscita di un socio.
  • la base di calcolo per i libri sociali è 100 pagine = 2.500 righe.

L’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

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