Il Decreto Liquidità (Dl n. 23/2020) con l'art 24, al fine di tenere conto delle difficoltà che i contribuenti avrebbero potuto incontrare, nell'adempiere agli impegni presi ai fini della agevolazione prima casa a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus ha sospeso dal 23 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 tutti i termini previsti dalla Nota II bis all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al DPR n.131/86.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Ade n. 9 del 13 aprile erano perciò sospesi:
- i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un'altra che intende adibire a prima casa.
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
La sospensione è terminata in data 31 dicembre 2021 e pertanto dal 1 gennaio 2022 iniziano a decorrere nuovamente i suddetti termini ai fini degli adempimenti per avere l'agevolazione prima casa.
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Facciamo un esempio
per semplicità ipotizziamo che un soggetto abbia acquistato un immobile in data 23 dicembre 2019, data dalla quale comincia a decorrere il termine dei 18 mesi per trasferire la residenza nello stesso immobile ai fini della agevolazione prima casa.
Considerando che la sospensione dei termini è stata sospesa dal 23 febbraio 2020, lo stesso contribuente fino a tale data avrà conteggiato solo due mesi di decorrenza.
Dato che la decorrenza dei termini ricomincia a decorrere dal 1 gennaio 2022, i restanti 16 mesi inizieranno da tale data.