La legge di Bilancio 2023, in discussione al Senato, secondo quanto riporta il dossier di commento datato 24 dicembre, prevede novità per l'agevolazione prima casa per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni e per i soggetti fragili.
In particolare, la disposizione proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività:
- del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa,
- del Fondo di garanzia per la prima casa
- delle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.
Nel dettaglio, si apportano modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
Si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (Fondo gasparrini)
Ricordiamo che, per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:
- le giovani coppie,
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- i conduttori di alloggi IACP
- giovani di età inferiore ai 36 anni,
l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale:
- la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie su elencate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,
- qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui
- per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Inoltre viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.
Fondo casa Gasparrini: ripilogo del funziomento e le previsioni 2023
Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).
Esso, ordinariamente, consente.
- ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa,
- di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.
La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si attende il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 per avere conferme dettegliate delle misure straordinarie previste che dovrebbero essere prorogate per il 2023:
- l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
- l'ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni;
- l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
- la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.