LAVORO » Lavoro » Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

4 Ottobre 2022 in Normativa

Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

  1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
  2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
  3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

Decreti sulla prevenzione antincendio 

Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

 stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

Ad esempio  

  • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
  •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
  •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Allegati:

Argomenti correlati

Normativa

I commenti sono chiusi