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Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU

3 Ottobre 2024 in Normativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024 il Decreto legislativo del 26 settembre 2024 n. 141 contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 11 e articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n. 111 del 09.08.2023).

In breve sintesi, vediamo alcune delle disposizioni contenute nel testo in vigore dal 4 ottobre.

Diritti doganali e diritti di confine

L’articolo 27 definisce diritti doganali, tutti quei diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine:

  • i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale,
  • i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione,
  • i diritti di monopolio,
  • le accise,
  • l’imposta sul valore aggiunto 
  • e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

La rappresentanza doganale

Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza. Questo ruolo viene regolato dettagliatamente nell'articolo 31.

Requisiti e condizioni per esercitare la rappresentanza

  • Contratto di mandato: il rappresentante doganale opera in base a un contratto stipulato con il mandante.
  • Abilitazione: per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve ottenere l'abilitazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, che richiede il rispetto di requisiti come l'assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa fiscale e doganale.
  • Professionalità e competenze: il rappresentante deve avere competenze specifiche nel settore doganale, garantite dall'iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali o dall'autorizzazione come Centro di Assistenza Doganale (CAD) o Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Sanzioni amministrative

L'Articolo 96 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, regola le sanzioni amministrative in ambito doganale, in particolare prevede:

  • Sanzione principale: chiunque commette violazioni doganali (articoli da 78 a 83) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, con un minimo di 2.000 euro. Per le violazioni dell'articolo 79, la sanzione minima è di 1.000 euro.
    Le violazioni doganali elencate agli articoli da 78 a 83 riguardano principalmente casi di contrabbando e altre infrazioni gravi. Ecco una sintesi delle principali violazioni:
    • Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione
    • Articolo 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele
    • Articolo 80 – Contrabbando nel movimento delle merci
    • Articolo 81 – Contrabbando nei depositi e negli spazi doganali
    • Articolo 82 – Altre violazioni in materia di contrabbando
    • Articolo 83 – Violazioni legate al regime delle franchigie doganali
  • Sanzione ridotta: se i maggiori diritti di confine dovuti non superano il 3% di quelli dichiarati, la sanzione viene ridotta di un terzo.
  • Esenzione dalla sanzione: nessuna sanzione viene applicata se l'importo dei diritti di confine dichiarati è pari o superiore a quello accertato.
  • Casi di aggravamento: la sanzione può essere aumentata se:
    • sussistono circostanze aggravanti come elencate nell'articolo 88.
    • l'importo dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti supera i 10.000 euro.
      In sintesi, l'articolo 96 prevede un regime sanzionatorio progressivo e proporzionato basato sull'entità delle violazioni e sul valore dei diritti di confine coinvolti.

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