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Regolarizzazione delle irregolarità formali: le istruzioni dell’Agenzia

31 Gennaio 2023 in Normativa

Definite, con Provvedimento del 30.01.2023 n. 27629 dell'Agenzia delle Entrate, le modalità attuative della Definizione agevolata delle violazioni formali (disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, commi da 166 a 173 dell’articolo 1).

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione, sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:

  • dal contribuente, 
  • dal sostituto d’imposta, 
  • dall’intermediario 
  • e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, 

che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi

Viene precisato che la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Come fare per regolarizzare le violazioni formali

La regolarizzazione si perfeziona mediante

  • la rimozione delle irregolarità od omissioni 
  • e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. 

Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. 

Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

  • la prima entro il 31 marzo 2023 
  • e la seconda entro il 31 marzo 2024. 

É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 con le istruzioni per la compilazione.

Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

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