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Locazioni brevi e condivisione dei dati: il testo del Regolamento UE

30 Aprile 2024 in Normativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine e per la condivisione di dati da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine con le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine.

Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per:

  • istituire procedure di registrazione
  • adeguare le procedure di registrazione esistenti del presente regolamento 
  • e istituire punti di ingresso digitali unici
  • come pure di consentire alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,

l’applicazione del presente regolamento è rinviata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2024, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e si applica pertanto a decorrere dal 20 maggio 2026.

Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.

Principali punti del Regolamento

  • Obiettivi e Campo di Applicazione: Il regolamento mira a stabilire un quadro uniforme per la raccolta e condivisione dei dati, applicabile a piattaforme online e locatori che offrono alloggi a breve termine. Esso non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.
  • Raccolta di Dati: Le piattaforme online dovranno raccogliere e condividere dati essenziali come l'identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.
  • Registrazione e Numero di Identificazione: I locatori dovranno registrarsi e ottenere un numero di identificazione unico per ogni unità affittata, che dovrà essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.
  • Trasparenza e Conformità: Il regolamento impone alle piattaforme di assicurare la trasparenza delle informazioni e la conformità dei locatori alle normative locali, includendo l'obbligo di comunicare il numero di registrazione in ogni annuncio.
  • Protezione dei Dati: Conformemente al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE), il regolamento stabilisce limiti rigorosi sulla raccolta, uso e conservazione dei dati personali.
  • Implementazione e Sanzioni: Gli Stati membri dovranno implementare meccanismi adeguati per garantire il rispetto del regolamento, con sanzioni efficaci e dissuasive per le piattaforme che non adempiono ai loro obblighi.
  • Monitoraggio e Revisione: Il regolamento prevede periodi di valutazione regolari per monitorare l'efficacia delle misure introdotte e apportare eventuali modifiche necessarie.

Numero di registrazione identificativo dell'unità in locazione breve

Il Regolamento definisce il numero di registrazione, che è un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica ciascuna unità di alloggio offerta per la locazione a breve termine nello Stato membro.

Il numero di registrazione dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità.

Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità.

Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale.

Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.

Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione.

I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione.

Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.

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