Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste dal nuovo decreto.
Benefit aziendali fino a 3000 euro
Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis).
Credito imposta imprese contro il caro energia
Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il mese di dicembre 2022.
Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023 in corso di approvazione, riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (ex Mise), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Limiti contante fuori dal testo del decreto
Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei Ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse innalzata a 5.000 euro (in luogo dei 1.000 euro), che non compare più nel testo del decreto, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.
Superbonus
Prevista la rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.
L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, diminuisce la detrazione portandola al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.
Inoltre, viene prevista l'estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, ovvero tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
In merito leggi anche Superbonus villette unifamiliari: nel 2023 agevolazione al 90% legata al reddito familiare.
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