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Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU

21 Settembre 2022 in Normativa

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Scarica il testo del Decreto Aiuti bis n. 115/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Alcune modifiche apportate in sede di conversione

Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:

  • Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
    Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
  • Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
  • Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
    Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
  • Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
    All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
  • Definizione agevolata liti
    Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).

Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

  • Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e  carburanti
  • Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
  • Capo III Regioni ed enti locali 
  • Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
  • Capo V  Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di  investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
  • Capo VI  Istruzione e Universita'
  • Capo VII  Disposizioni in materia di giustizia
  • Capo VIII  Disposizioni finanziarie e finali

Le principali misure del DL  Aiuti bis

Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:

  • taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
  • doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici  pari al 1,9%,   e  di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1  ottobre 2022. 
  • bonus contro il caro-carburante  per il  trasporto locale
  • incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro  invece che  258,27 euro
  • estensione  del bonus 200 euro  a lavoratori non coperti  dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
  • finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti 
  • nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA 
  • finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo 
  • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
  • proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
  • azzeramento degli oneri di sistema
  • sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
  • contributi a enti locali per 350 milioni
  • misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.

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