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Dichiarazione 730 precompilata: i vantaggi sui controlli documentali delle spese

21 Maggio 2022 in Normativa

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 19 maggio 2022 n. 173218 ha pubblicato tutte le informazioni per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, disponibile da lunedì 23 maggio nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo quali sono i vantaggi per il contribuente che decide di utilizzare il modello già predisposto dall'Agenzia.

I vantaggi del Modello 730/2022 precompilato

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato

  • deve solo verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli,
  • usufruisce di diversi vantaggi sui controlli.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

Vantaggi sui controlli in caso di presentazione diretta o tramite sostituto d'imposta

  • Contribuente che accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche
    In questo caso non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore.

    Gli oneri, già indicati nel 730 precompilato, sui quali non sarà effettuato il controllo formale sono:

    • interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
    • contributi previdenziali e assistenziali
    • spese sanitarie e relativi rimborsi
    • spese universitarie e relativi rimborsi
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare
    • spese funebri
    • spese veterinarie e relativi rimborsi
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomìni
    • contributi versati a enti e casse aventi finalità assistenziale o società di mutuo soccorso
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
    • erogazioni liberali agli enti del terzo settore (se comunicati in quanto l'invio è facoltativo).
    • spese di istruzione scolastica ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate in quanto l’invio è facoltativo)
  • Contribuente che modifica la precompilata (presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta)
    In questo caso l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati (articolo 5-ter del decreto legge n. 146/2021).

Tuttavia, a prescindere dall’accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, sugli oneri suddetti l’Agenzia delle entrate potrà effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nei confronti dei contribuenti.

Vantaggi sui controlli in caso di presentazione tramite Caf o professionista abilitato

Sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista

Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi

L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti, per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

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