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Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge

28 Maggio 2024 in Normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024, la Legge n. 67 del 23.05.2024 di conversione del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria, con il quale il Governo ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.

Scarica il testo del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Bonus edilizi: ulteriori modifiche alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura

La disposizione contenuta all'art.1 del decreto in oggetto, apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del DL 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

Tale norma aveva previsto delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame):

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), i sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  3. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Tra le novità si segnala l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dal precedente articolo 1.

Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del terzo settore

Viene istituito un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di:

  • recupero del patrimonio edilizio; 
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici8; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici9; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

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