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Assegno unico e universale: testo e tabelle decreto n. 230/2021

10 Gennaio 2022 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 309 del  29 dicembre 2021 il Decreto legislativo  21 dicembre 2021, n. 230 su " Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".

Il decreto istituisce dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo,  sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  con importi specificati nelle tabelle allegate 

Tabella A Famiglie con entrambi i genitori e almeno un figlio minore a carico

Tabella B Famiglie con un solo genitore

Tabella C Valore medio delle detrazioni. 

Si segnala che in data 3 gennaio in Gazzetta è stata pubblicata una errata corrige  e rettifica  che modificano la data di pubblicazione  del decreto  e aggiungono  due tabelle  mancanti:

Tabella 1 importi per fasce isee e

Tabella D Detrazioni fruite 

Beneficiari  e requisiti

L'assegno spetta:

 a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; 

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta' i che 

  •  frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 
  • svolga un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  •  sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 
  •  svolga il servizio civile universale; 

c) per ciascun figlio con disabilita' a carico, senza limiti di eta'

Spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 

Va ricordato che si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validita'. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e' accertato sulla base dei dati autodichiarati nella  domanda, da presentare all'INPS.

Per assicurare la piena conoscibilita' del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'esistenza dell' assegno unico universale.

L'assegno e' riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso di tutti seguenti requisiti:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  2.  sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia; 
  4. sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 

Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

 Per  la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressivita', per le prime tre annualita', e' istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo ai soggetti  con

 a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

 b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, 

La maggiorazione e' pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare , e dell'ammontare mensile della componente fiscale

Proroga assegno temporaneo 

Il decreto provvede anche a prorogare l'assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare  istituiti dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, fino al 28 febbraio 2022.

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