Approvato il modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da utilizzare nelle ipotesi di:
- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Il modello è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica.