A chi spetta
- Al coniuge superstite, anche se separato con addebito o divorziato purché goda di assegno alimentare. Qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 70° anno di età dell’iscritto e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni la quota di pensione spettante è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci;
- ai figli minorenni dell’agente deceduto;
- ai figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e a carico dell’agente alla data del decesso;
- ai figli maggiorenni studenti (fino al 21° anno d’età o fino al 26° se studenti universitari) a carico dell’agente alla data del decesso.
In mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti hanno diritto alla prestazione:
- i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e a totale carico dell’agente alla data del decesso;
- i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e permanentemente inabili, a carico dell’agente alla data del decesso.
Inoltre per la pensione indiretta è necessario che l’agente avesse 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.
Dal 2024, in mancanza del requisito contributivo, i superstiti dell’agente iscritto dal 2012 potranno chiedere l’erogazione di una rendita contributiva (ridotta del 2% per ciascun anno mancante al 20° di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno 5).
In Allegato:
- Indicazione della modalità di pagamento della pensione
- Certificato medico
- Domanda di pensione ai superstiti (2013)
- Dichiarazione dei redditi (se già beneficiario di pensione)
- Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d’imposta
- Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio