I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
I sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia :
- dai sostituti d’imposta che non hanno presentato dal 2011 l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso, a partire dal 2015, il quadro CT della Certificazione Unica
- dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già trasmessi con il modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica.