Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo.
Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia .
Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il presente modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.