L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.
L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
L’istanza può essere presentata:
- in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. L’istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta
- in via formale, inviando all’ufficio competente un’istanza scritta, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello pubblicato in questa sezione. L’istanza può essere inviata:
- per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente
- tramite raccomandata con le modalità previste dall’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
- mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Il rilascio di copie – anche se parziali – è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all’originale.