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Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

14 Giugno 2023 in Speciali

In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.

La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.

Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti"  si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che

  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
  • su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, 
  • la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, 
    • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale 
    • e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023

Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023»  devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.

Superbonus villette: il quoziente familiare

Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.

La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.

Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:

  • il reddito complessivo familiare,
  • per un coefficiente denominato numero di parti.

Il reddito complessivo familiare è costituito:

  • dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
  • nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.

Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:

  • dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, 
  • nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.

Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. 

Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare

Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare: 

  • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza; 
  • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
  • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico. 

Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. 

A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) 
  • e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per

la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi. 

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.

Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:

  • è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
    • nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, 
    • nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, 
    • di 1 se sono presenti due familiari a carico 
    • e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.

In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà. 

Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi 

Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. 

Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio. 

Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023

Reddito in euro Numero di parti del nucleo

Calcolo del reddito complessivo
36.000/2,5=14.400
Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1
Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1
Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5

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