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Le nuove regole per il florovivaismo

28 Agosto 2026 in Speciali

Il d.lgs. 30.7.2026, n. 51, disciplina l’esercizio dell’attività florovivaistica che, a tutti gli effetti è un’attività agricola che è diretta alla produzione di vegetali che avvenga sia in vivaio, sia in serra o sia in altre strutture mobili, per la produzione e la crescita delle piante se è esercitata da un imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., in forma individuale, societaria o associata.

Le attività considerate florovivaistiche (art. 1, comma 2)

a) La floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, foglie e fronde recise fresche, nonché piante in vaso interno, da fiore e da foglia;

b) la produzione di organi di propagazione gamica “semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa e da vivo e da vitro);

c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione;

d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

e) il vivaismo forestale concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;

f) il vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

Il comma 3 precisa  che, se sono svolte entro i limiti e con le modalità indicate all’art. 2135, terzo comma, c.c., comprese le cooperative agricole entro i limiti fissati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18.5.2001, n. 228, cioè se prevale la produzione che proviene dalle rispettive aziende o di quelli dei soci:

– le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;

– le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;

– le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.

Restano ferme le disposizioni indicate all’art. 1, comma 3-bis, della L. 2.12.2016, n. 242, e i divieti di cui al successivo art. 2, comma 3-bis.

L’articolazione della filiera florovivaistica

Il legislatore estende a tutta la filiera che ha inizio dai produttori, anche di semi, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione, e dai prestatori di servizi connessi purché sussista la qualifica agricola e sia mantenuto il criterio di prevalenza della propria produzione.

L’articolazione della filiera:

a) costituttori di varietà vegetali e dei loro cloni;

b) imprenditori agricoli florovivaistici;

c) distributori al dettaglio e all’ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;

d) operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, che comprende il verde pensile e il verde verticale;

e) coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti indicati alle suddette lettere a), b), c) e d) come la produzione di vasi, terricci, prodotti di produzione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonché la produzione di materiali per il confezionamento;

f) operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.

Avvertenza: si intende per

  •  “verde pensile”: un sistema di coltivazione vegetale che è realizzato su superfici che non sono direttamente a contatto con il suolo, come tetto o terrazze di edifici;
  •  “verde verticale”: il rinverdimento di facciate verticali, con pareti o muri di contenimento di edifici.

I centri per il giardinaggio

L’art. 3 definisce i centri per il giardinaggio come “strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi con l’attività agricola”.

E’ mantenuta la qualifica di imprenditore agricolo per gli imprenditori agricoli florovivaistici, comprese le cooperative di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 18.5.2001, n. 228, se commercializzano al dettaglio la produzione che proviene prevalentemente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori nell’ambito dei centri per il giardinaggio. 

Inoltre, va tenuto presente che l’attività di fornitura di beni e servizi che sono connessi all’attività agricola deve essere svolta con le modalità e i limiti che sono fissati dal terzo comma  dell’art. 2135 c.c.

La normativa non prevede  una specifica disciplina della tassazione sia dei redditi per le operazioni che sono realizzate dall’imprenditore agricolo nei centri di giardinaggio per cui è necessario osservare le specifiche regole di applicazione dell’IVA  e delle imposte sui redditi.

I contratti di coltivazione

Mediante la stipulazione del contratto di coltivazione nel settore florovivaistico, l’imprenditore agricolo florovivaistico “si impegna a creare e sviluppare, per l’intero ciclo biologico o per una fase successiva di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo” (art. 7).

La natura particolare, al pari dell’oggetto del contratto, fa sì che il  contratto di coltivazione florovivaistico rientri tra i casi eccezionali di cui all’art. 59, comma 1, del d.lgs. 31.3.2023, n. 36 del codice dei contratti pubblici. 

La conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadri di durata non superiore a 7 anni. 

La conclusione di accordi quadro è titolo preferenziale per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato alla valorizzazione della multifunzionalità delle aree verdi.

La riconversione delle strutture produttive

Per porre rimedio al degrado dell’ambiente e del paesaggio conseguente al deterioramento delle serre e favorirne la riconversione delle strutture rendendone più efficiente il loro reimpiego sarà adottato un apposito Piano :

Le nuove regole di tassazione

Le novità per il settore florovivaistico sono state introdotte con l’art. 4 del d.lgs. 7.8.2026, n. 148.

a) Il reddito agrario

Permane il requisito di “attività agricole produttive di reddito agrario” (art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917): per le attività che sono dirette alla produzione di vegetali:

  • tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (lett. b);
  • tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali indicate, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento (lett. b-bis).

La novità riguarda le attività connesse, cioè la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti che sono ottenuti prevalentemente non solo dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali ma anche “tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. 3-bis” dell’art. 32.

b) Il reddito d’impresa

L’art. 55 definisce come reddito d’impresa non più le attività agricole che sono indicate alla lett. b) (cioè le attività vivaistiche svolte in serra) e c) (attività connesse) dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non sono organizzate in forma di impresa, ma anche le attività indicate alle lett. b-ter) (vivaismo svolto utilizzando immobili censiti al catasto fabbricati) e b-ter) (attività svolte per la tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici).

c) La forfetizzazione del reddito

Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 56-bis precisa che la norma si applica agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. n. 296/2006.

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