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COVID 19 come malattia professionale: chiarimenti sui criteri INAIL

5 Ottobre 2021 in Notizie Lavoro

La sovrintendenza sanitaria centrale INAIL ha  reso note ieri due Raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020 sulla gestione della malattia professionale da COVID 19 con particolare riferimento ai criteri di conferma della malattia  per i  lavoratori  contagiati in azienda e soggetti alla tutela .

Gli argomenti affrontati dalle circolari nello specifico sono :

  • le modalità di conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, 
  • la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e
  • i criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2. 

Vediamo nei paragrafi seguenti le indicazioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Raccomandazione n. 3 2020  Inabilità temporanea  per COVID 19

Qui il testo  

La Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce istruzioni operative sulla conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2 (“ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e strumentale suggestivi di Covid-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti”).

  In particolare si specifica che qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile  come certificazione di infortunio.

 La Raccomandazione, inoltre, fornisce istruzioni sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio Covid-19, precisando che “In questa fattispecie infettiva […] i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili”. In pratica il periodo di inabilità assoluta viene fatto coincidere con il periodo di astensione dal lavoro , che puo iniziare anche in un quadro di sintomi non specifici. 

Per definire invece il termine del periodo  di inabilità temporanea sono necessari :

  1. due test molecolari con esito negativo e
  2. l'assenza di sintomi.

L'istituto raccomanda   questa doppia verifica ad  "evitare di riammettere al lavoro soggetti ancora non guariti completamente , mettendo in situazioni di pericolo sia se stessi che gli altri lavoratori " 

Raccomandazione n. 8/2020.  Criteri  INAIL contagio 

Qui il testo

In questa seconda nota vengono invece  indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2. La presunzione semplice non  esclude la necessità che l’istruttoria medico-legale  sia basata sulla  verifica sistematica dei quattro criteri indicati con particolare riguardo alla prova contraria. Infatti viene ricordato che  "L’appartenenza del lavoratore alla categorie a elevato rischio professionale determina il riconoscimento medico-legale del nesso causale" ma  cio non esclude che vi possano essere situazioni in cui , pur appartenendo alla categoria a elevato rischio professionale, nel caso concreto, l’istruttoria medico-legale, secondo i principi sopra richiamati, non consente di soddisfare il nesso causale (si pensi, a esempio, all’operatore sanitario che non ha lavorato in presenza ovvero alla prova di un contagio intrafamiliare che, per tempi e modalità di insorgenza dell’infezione, rappresenta il reale momento infettante)."

I quattro criteri sono i seguenti:

  1.  qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche , casistica)
  2.  corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale richiamata ( vanno verificati in  dettaglio di luogo e tempi di lavoro; anformazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro;  indagini ispettive sull’adozione delle misure di contenimento) 
  3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività (v. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020.
  4. prova contraria,  intesa come  criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa.  Si richiede infatti  l’analisi di ulteriori elementi, quali: 
    • -lavoro svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata 
    •  presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza) 
    •  modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale 

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