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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024

22 Aprile 2024 in Notizie Lavoro

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,

 Il decreto ministeriale è passato  agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso,  sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge  l’avanzo di gestione degli anni precedeni  pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail, 

La dotazione finanziaria  disponibile nel 2024 è pari quindi  12.367.886 euro.

Gli importi dei singoli indennizzi  2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico .  sono riportati nella seguente tabella:

Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro

PRESTAZIONI ANNO 2024 

Tipologia

N. superstiti

Importo per nucleo superstiti 

A

1

10.265,35

B

2

16.449,29

C

3

22.633,23

D

Più di 3

28.817,17

Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro  del lavoro   n. 75  del 18.5.2023 

Ecco gli importi degli indennizzi per gli  eventi verificatisi tra il 1° gennaio  e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:

PRESTAZIONI ANNO 2023 

Numerosità nucleo familiare superstite 

 

1 persona

2 persone 

3 persone 

Più di 3 persone 

Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023 

€ 4.000,00 

€ 7.500,00 

€ 11.000,00 

€ 14.500,00 

Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023 

€ 5.000,00 

€ 6.500,00 

€ 8.000,00 

€ 9.500,00 

TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023 

€ 9.000,00 

€ 14.000,00 

€ 19.000,00 

€ 24.000,00 

Fondo Indennizzo  vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni

Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 Eroga  due prestazioni:

1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e  delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL 

 I soggetti beneficiari del fondo sono  i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: 

  • coniuge; 
  • figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; 
  • in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
  •  In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; 
  • fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

Hanno diritto alla prestazione una tantum:

  •  sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U. 
  •  quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
  •  superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

2 – anticipazione della rendita dei superstiti 

 L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai  superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. 

Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite  l'INAIL.

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