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Congruità manodopera edilizia: nuovi valori dal 1 agosto

30 Giugno 2022 in Notizie Lavoro

Come previsto dal DM 143 2021 che ha fornito le indicazioni per l'attuazione  dell'obbligo di verifica della congruita dei costi della manodopera in edilizia  per i contratti di appalto (DLgs 50 2016 e DL 76-2020) ,  con specifico accordo nazionale firmato il  24 giugno 2022 ,  le parti sociali dell’edilizia : 

  1. ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM , per i datori di lavoro e
  2.  FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, per i lavoratori,

hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all’accordo.

Si ricorda che l'obbligo di verifica della congruita dei costi è attivo già dal 1 novembre 2021 e si applica

  •   a tutti i contratti di applato per lavori pubblici
  • ai contratti di appalto per lavori privati di valore superiore a 70mila euro.

La tabella che riportiamo di seguito è valida  per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata a far data dal 1° agosto 2022 e sarà trasmessa per conoscenza  al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' stato inoltre concordato che le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare:

  • per gli appalti, anche in corso, 
  • di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, ecc.)
  •  nei lavori di bitumatura, 

una specifica sotto categoria con indice di congruità  del costo della manodopera pari al 6%.

 Questo accordo è inserito nella comunicazione della Cnce n.822/2022   disponibile con le precedenti sul sito all’indirizzo https://www.cnce.it/congruita/

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