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Decreto Sport grandi eventi 2026: fisco, lavoro, tiro a segno e carta d’identità

23 Luglio 2026 in Normativa

Il Senato è chiamato a esaminare, in seconda lettura, il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2026, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità»

Il provvedimento, nato per assicurare la tempestiva realizzazione di alcuni grandi eventi sportivi in programma nel biennio 2026-2027, reca tuttavia una serie di disposizioni di più ampio respiro fiscale, giuslavoristico e amministrativo, di interesse anche per operatori e cittadini estranei al mondo dello sport.

Le altre disposizioni del decreto

Accanto agli articoli di seguito approfonditi, il testo reca una serie di misure organizzative e di finanziamento connesse ai grandi eventi sportivi, di cui si offre un quadro sintetico.

Articolo Contenuto
Art. 1 Modifica i poteri e la struttura di supporto del Commissario straordinario per le opere del Campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032": tra le novità introdotte dalla Camera, l'esclusione espressa dalla facoltà di deroga mediante ordinanza delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, l'affiancamento dell'attività di vigilanza collaborativa dell'ANAC e l'obbligo, per la struttura commissariale, di redigere una relazione finale sulle buone pratiche adottate, da trasmettere anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 2 e 2-bis Autorizzano un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026 per le opere connesse alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e disciplinano un regime derogatorio per il trattamento economico del personale militare impiegato nel dispositivo di supporto ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
Art. 4-bis Introduce obblighi di sicurezza per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione delle piscine pubbliche e private a uso pubblico, con chiusura immediata dell'impianto in caso di violazione, e istituisce un fondo di 4.725.000 euro per il 2026 per l'adeguamento degli impianti pubblici.
Art. 6 Modifica il decreto legislativo n. 9 del 2008 in materia di diritti audiovisivi sportivi: la quota dell'1% già destinata alla Federazione italiana giuoco calcio viene ripartita nella misura dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie A femminile e dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie C, con vincolo di destinazione ai settori giovanili.
Art. 7 Ridefinisce il "Fondo Dote per la famiglia", destinato a sostenere le attività sportive e ricreative dei minori nei periodi extra scolastici, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2025 e 2 milioni di euro per il 2027.
Art. 8-bis e 8-ter Istituiscono presso lo Stato maggiore della difesa il Gruppo sportivo della Difesa, con funzioni di indirizzo strategico dello sport militare, e introducono una disciplina per l'accesso di associazioni sportive dilettantistiche alle infrastrutture sportive delle caserme, senza oneri per l'amministrazione.
Art. 9 Rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2027 il fondo per le borse di studio per meriti sportivi destinate agli studenti universitari.
Art. 10 Disciplina il concorso del Servizio nazionale della protezione civile per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la visita del Santo Padre a Lampedusa, e autorizza il Comune di Assisi ad assumere, in deroga ai limiti ordinari, fino a diciassette unità di polizia locale a tempo determinato entro il 31 dicembre 2026.

Per approfondire leggi "Decreto Sport: nuova  norma su sicurezza piscine nella conversione in legge"

Sgravi fiscali per chi lavora sull’America’s Cup – Napoli 2027

L'articolo 3, commi 2 e 3, interviene sull'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge n. 88 del 2026), ampliando il perimetro delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento, a Napoli, della 38ª edizione dell'America's Cup, in programma dal 10 al 18 luglio 2027.

Napoli infatti ospiterà, dal 10 al 18 luglio 2027, la finale della 38ª America's Cup, una delle competizioni veliche più importanti al mondo. Per favorire l'organizzazione dell'evento, il decreto amplia le agevolazioni fiscali già previste da un precedente provvedimento (il decreto-legge n. 38 del 2026), sia per le società coinvolte sia per le persone che vi lavorano.

Le società costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti – e le loro eventuali sedi italiane, se si tratta di società estere – non pagano le imposte sui redditi delle società (IRES) né l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e collegate all'evento

 In origine il beneficio valeva solo per le società create nel 2026: ora si applica a prescindere dall'anno di costituzione. In cambio di questa estensione, la Camera ha chiesto una contropartita di trasparenza: chi usufruisce dello sgravio deve tenere una contabilità separata per le attività legate all'America's Cup, in modo da poter sempre dimostrare che l'esenzione riguarda solo quelle.

Anche per le persone fisiche le agevolazioni migliorano.
Chi non risiede in Italia e lavora, nel 2026 o nel 2027, per l'organizzazione o per una squadra in relazione all'evento, non paga l'IRPEF su quei compensi, né subisce trattenute o imposte sostitutive. Se invece decide di trasferirsi in Italia in quel periodo, quei redditi vengono tassati solo per il 35% del loro importo: una novità importante è che questo sconto del 35% ora spetta anche a chi in Italia ci vive già, e non solo a chi si trasferisce da un altro Paese. Questi benefici, però, non si possono sommare ad altre agevolazioni già esistenti pensate per chi rientra dall'estero (come il regime lavoratori impatriati o quello per i ricercatori) o per chi si trasferisce come pensionato nel Sud Italia: si sceglie l'una o l'altra, non entrambe.

Il decreto interviene anche sull'IVA. Il comma 1 del medesimo articolo 3, capoverso 6-quinquies, dispone inoltre l'estensione della procedura semplificata di rimborso IVA di cui all'articolo 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia, anche in assenza di reciprocità, limitatamente all'imposta assolta su acquisti e importazioni direttamente inerenti alla manifestazione. Si segnala, ai fini redazionali, che dal 1° gennaio 2027 le corrispondenti disposizioni sono trasfuse negli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n. 10 del 2026 (nuovo Testo unico IVA), non richiamati nel testo in esame.

Contratti a termine ed esonero dai contributi per l’America’s Cup

L'articolo 4 introduce un regime speciale per i rapporti di lavoro instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti alla 38ª America's Cup, per le esigenze di organizzazione, preparazione, svolgimento e definizione delle attività conclusive dell'evento, fino al 31 dicembre 2027.

Per organizzare la manifestazione, l'ente organizzatore e le squadre partecipanti potranno assumere personale con contratti a tempo determinato più flessibili del solito, fino al 31 dicembre 2027.

In pratica, l'esigenza di organizzare l'evento giustifica da sola l'apposizione di un termine al contratto, anche oltre i limiti normalmente previsti dalla legge per la durata, le proroghe e i rinnovi, e anche per il lavoro somministrato (agenzie interinali). 

Restano comunque due paletti: 

  • il contratto con la stessa persona non può durare più di 24 mesi complessivi, 
  • e non si possono superare 6 rinnovi. 

Chi lavora come sportivo professionista o dilettante non rientra in questa disciplina speciale, per questi lavoratori continuano ad applicarsi, ove più favorevole, il regime dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021. 

Quando il contratto termina alla scadenza prevista per l'evento, non si tratta di un licenziamento: non servono quindi le procedure previste per la chiusura di grandi stabilimenti né quelle per i licenziamenti collettivi. Inoltre, questi lavoratori non vengono conteggiati ai fini dell'obbligo di assumere persone con disabilità (la cosiddetta "quota di riserva"), per la parte che eccede le esclusioni già previste dalla legge.

Per chi assume, è previsto anche uno sconto sui contributi previdenziali dovuti per questi lavoratori (nel rispetto dei limiti UE sugli aiuti di piccola entità, i cosiddetti aiuti "de minimis"). Questo sconto non si può sommare ad altri sgravi contributivi già esistenti, incluso quello previsto per i lavoratori sportivi, e non riduce comunque i contributi che contano ai fini della futura pensione. Le risorse stanziate sono 600.000 euro per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027; un decreto ministeriale, atteso entro 60 giorni dalla conversione in legge, spiegherà nel dettaglio come funzionerà in pratica. Restano sempre valide le regole ordinarie su sicurezza sul lavoro e sulle tutele per i lavoratori distaccati da altri Paesi europei.

Più poteri alla Commissione che controlla i conti delle società sportive

L'articolo 5 interviene sull'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, che disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con una serie di modifiche organizzative e funzionali, in parte introdotte dalla Camera dei deputati.

La Commissione indipendente che verifica l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (calcio, basket, volley e altri sport) riceve nuovi poteri e alcune modifiche organizzative.

La novità più rilevante: la Commissione potrà ora segnalare direttamente al Parlamento, al Presidente del Consiglio o al Ministro dello sport, oltre che alla federazione interessata, eventuali situazioni che alterano la regolarità dei campionati o la parità di condizioni tra le squadre. Viene inoltre introdotta un'incompatibilità pensata per garantire l'indipendenza della giustizia sportiva: i giudici (ordinari, amministrativi, tributari, militari o contabili) non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società sono controllate dalla Commissione. La regola scatterà dal primo rinnovo di questi organi successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi non toccherà le nomine già in corso.

Sul fronte organizzativo, fino alla fine del 2026 la Commissione potrà assumere, con alcune deroghe alle regole ordinarie, personale già distaccato da altre amministrazioni, oppure – per chi non lavora già nella pubblica amministrazione – tramite appositi concorsi pubblici. Potrà inoltre farsi aiutare da dipendenti di società controllate dallo Stato (con il relativo costo a carico di queste ultime) e farsi difendere in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Il riordino dell’Unione Italiana Tiro a Segno

L'articolo 8 procede a un riordino organico dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), ente pubblico di natura associativa, al fine di separare le funzioni istituzionali – relative all'istruzione, all'addestramento al tiro con armi e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge – dalle funzioni sportive, relative all'organizzazione e alla promozione dell'attività agonistica.

L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) è l'ente pubblico che gestisce, in tutta Italia, l'addestramento al tiro con le armi e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge, oltre a promuovere lo sport del tiro a segno. Il decreto la riorganizza separando in modo netto queste due funzioni: da un lato l'attività "istituzionale" (addestramento e certificazioni), dall'altro l'attività sportiva.

Per l'attività sportiva viene creata una nuova struttura interna, l'Istituzione sportiva, con una propria autonomia di bilancio e di gestione, che si occuperà di organizzare le competizioni e sostenere gli atleti. Cambiano anche gli organi di governo dell'ente: un consiglio generale che dura in carica quattro anni, un collegio di revisori dei conti (tre membri effettivi e due supplenti) e un nuovo comitato tecnico di vigilanza, diviso in due sezioni, che controlla rispettivamente gli impianti di tiro e la gestione amministrativa e contabile.

Un punto pratico importante, chiarito dalla Camera: solo le sezioni di tiro a segno nazionale potranno rilasciare il diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), il documento necessario per l'uso legale delle armi da fuoco. Gli altri enti o associazioni collegate alla UITS potranno organizzare solo attività ludiche con le armi, senza poter certificare nulla ai fini di legge. L'ente dovrà inoltre tenere una contabilità che distingua chiaramente le entrate e le spese della parte istituzionale da quelle della parte sportiva, ciascuna con le proprie fonti di finanziamento (quote di iscrizione obbligatoria, quote sportive, contributi pubblici e privati, tra gli altri).

La carta d’identità di carta resta valida più a lungo

L'articolo 11 affronta la fase di transizione verso il rilascio generalizzato della carta d'identità elettronica (CIE), imposta dal regolamento (UE) 2025/1208 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione, disponendo alcune misure ponte a tutela della continuità amministrativa.

Per accompagnare questa transizione senza creare disagi ai cittadini, soprattutto alle persone anziane o meno abituate alle procedure online, il decreto introduce alcune misure transitorie a tutela della carta d'identità cartacea.

Chi ha firmato un contratto – con un privato o con la pubblica amministrazione – entro il 3 agosto 2026, usando la carta d'identità cartacea per identificarsi, potrà continuare a farne uso, per quel rapporto, fino alla scadenza naturale indicata sul documento. Più in generale, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea non scaduta resta valida per farsi riconoscere: negli uffici pubblici, per accedere a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per ritirare la posta o gli atti giudiziari, e per operazioni in banca o presso gli uffici postali. L'unica eccezione riguarda i viaggi all'estero: per l'espatrio la carta cartacea, anche se ancora nei termini, non basta più.

Fino al 31 dicembre 2027, in caso di urgenza, il Comune potrà rilasciare un documento d'identità provvisorio, valido al massimo sei mesi e non rinnovabile, secondo un modello uguale in tutta Italia. A differenza della carta cartacea prorogata, questo documento provvisorio vale anche per l'espatrio, anche se alcuni Paesi esteri potrebbero comunque non accettarlo. Infine, per pagare la carta d'identità elettronica sarà possibile usare PagoPA, la piattaforma di pagamenti già utilizzata per molti altri servizi della pubblica amministrazione.

Scadenza Cosa succede
3 agosto 2026 Per i contratti firmati entro questa data usando la carta d'identità cartacea, il documento resta valido fino alla sua scadenza naturale, ai fini di quel rapporto.
31 gennaio 2027 Ultimo giorno in cui la carta d'identità cartacea non scaduta può essere usata per farsi riconoscere presso PA, banche, uffici postali e per prestazioni sanitarie o previdenziali (non vale per l'espatrio).
31 dicembre 2027 Termine entro cui il Comune può rilasciare, in caso di urgenza, il documento d'identità provvisorio (massimo sei mesi, non rinnovabile), valido anche per l'espatrio.
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