Scadenza del 29 Gennaio 2019

RAVVEDIMENTO – Regolarizzazione presentazione tardiva Mod. 770/2018 Redditi 2017

29 Gennaio 2019 in Scadenze

SOGGETTI: Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi, che non hanno presentato il Modello 770/2018 Redditi 2017 entro il termine del 31 ottobre 2018.
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno d'imposta 2017 – Mod. 770/2018 Redditi 2017.
MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. La sanzione deve essere versata con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICE TRIBUTO: 8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva.

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