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Sgravio contributivo alternativo alla Cassa Covid: conguagli al via

7 Maggio 2021 in Notizie Lavoro

Pubblicato il  6 maggio il messaggio INPS  1836 /2021  con le istruzioni operative sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che 

  •  avevano  usufruito nel mese di giugno 2020 della cassa integrazione con  causale COVID-19 e 
  • non ne hanno poi  fatto richiesta per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021  (articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e aveva specificato che la misura era sottoposta all'autoirzzazione della UE  in relazione al “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020.

L'istituto comunica  ora che:

  • l'autorizzazione è stata confermata  
  • è escluso il settore finanziario e i  datori di lavoro del settore agricolo
  • i conguagli potranno avvenire  nei flussi di competenza da aprile ad agosto 2021. 
  •  l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici

e fornisce i codici di autorizzazione e  le specifiche istruzioni operative.

Sgravio contributivo DL Ristori: istruzioni su spettanza e cumulabilità

I datori di lavoro,dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, (“Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”), nella quale riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del  codice” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo  in cui si intende esporre l’esonero. 

Il messaggio  ricorda che nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero ,inps rimanda alla circolare n. 24/2021.

L'esonero  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che vi sia un divieto espresso (accade ad es. per  l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  comunque l’incumulabilità tra le due misure  è  limitata al  singolo lavoratore).

Compilazione flusso Uniemens – datori di lavoro privati

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Compilazione lista PoSPA  UNIEMENS – datori di lavoro privati

Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica ottenuto il codice di autorizzazione “2Q”, compilano  la ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “18” avente il significato di “Sgravio Art. 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Anche in questo caso il recupero potrà essere effettuato nei flussi Uniemens – “ListaPosPA” di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021.

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