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Negoziazione assistita lavoro: i modelli scaricabili

14 Marzo 2023 in Notizie Lavoro

A seguito della riforma del processo civile realizzata con il D.LGS 149 2022  è stato consentito l'accesso alla negoziazione assistita  anche per controversie di lavoro (L'art. 9 ha infatti modificato  l’art. 2-ter nel D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014) , ferme restando  le possibilità di arbitrato e di conciliazione da svolgere presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative).

Aspetto importante  il fatto che  le parti possono essere assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro.

L’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani)  ha reso disponibili  a questo proposito 6 modelli per accedere alla negoziazione assistita, al fine di agevolare il lavoro dei giuslavoristi. Si tratta in particolare di:

  1. Invito a concludere convenzione
  2. Adesione invito
  3. Convenzione
  4. Accordo a seguito di negoziazione assistita
  5. Comunicazione ordine avvocati
  6. Comunicazione commissione certificazione.

Nei modelli sono indicate in corsivo le parti da utilizzare eventualmente sulla base del caso specifico.

L'associazione ricorda che il ricorso  alla negoziazione assistita  non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. All’esito della procedura di negoziazione assistita  al contratto  si applica l’art. 2113, c. 4, c.c.  

Attenzione anche al fatto che l’accordo deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro 10 giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003, che sono :

  •  gli  enti  bilaterali  costituiti nell'ambito territoriale di riferimento  ovvero  a  livello  nazionale  quando  la commissione di certificazione  sia  costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
  •  le  Direzioni  provinciali  del lavoro e le province, secondo quanto  stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro  
  •  le  universita'  pubbliche  e private, comprese le Fondazioni  universitarie,  esclusivamente  nell'ambito  di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con  docenti  di diritto del lavoro di ruolo 
  •   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali – Direzione   generale   della   tutela  delle  condizioni  di  lavoro, esclusivamente  nei  casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie  sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per  quei  datori  di  lavoro  con  unica sede di lavoro associati ad organizzazioni  imprenditoriali  che  abbiano predisposto  a livello  nazionale  schemi  di  convenzioni  certificati  presso  il  Ministero  del  lavoro Direzione generale della tutela delle condizioni  di lavoro;
  •    i  consigli  provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di  lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento

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