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Indennità aree di crisi Sicilia 2023: istruzioni INPS

19 Aprile 2023 in Notizie Lavoro

La legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023  recante Misure urgenti per impianti di interesse  strategico nazionale e aree di crisi complessa.

ha previsto  la proroga al 31 dicembre 2023 per la  concessione dell'indennità, precedentemente riconosciuta fino al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale  complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la  relativa richiesta nel corso del 2020. 

Si ricorda che tale indennità è pari al  trattamento di mobilità in deroga. 

La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la  salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse  con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare  riferimento al territorio della Regione siciliana.

Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che  hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per

l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020

Si ricorda che tale indennità (comprensiva della contribuzione figurativa  e degli assegni familiari) era già stata riconosciuta in favore degli  stessi  soggetti dal comma 251-bis della L. 145/2018 limitatamente al periodo  compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 e a seguito di proroghe successive, l’indennità in oggetto è stata

riconosciuta in continuità sino al 31 dicembre 2022 (cfr. da ultimo, l’art. 33-  bis del D.L. 50/2022 – Decreto Aiuti).

Indennità aree di crisi istruzioni INPS

Con il messaggio 1410 del 17 aprile 2023 INPS precisa che l'indennità è concessa , su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo di 993mila euro, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto 

Vengono richiamate per la gestione operativa   le istruzioni  fornite  dalla circolare INPS  51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati  nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

    971,71

  914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

 1.167,91

1.099,70 

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