PMI » Settori di Impresa » Agricoltura

Aziende agricole: contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti

12 Luglio 2023 in Notizie Lavoro

Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:

  •  17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
  • 18 settembre 2023, 
  • 16 novembre 2023 e 
  •  16 gennaio 2024.

Il concedente  può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino,  la lettera con i dettagli  e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Aziende agricole: aliquote  e riduzioni contributive 2023

L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :

Totale dovuto 29,79% di cui

  •  20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%)  a carico del concedente
  • 8,84% a carico del cessionario 

Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono  i seguenti:

  • Assegni familiari: 0,43%
  • Tutela maternità: 0,03%
  • Disoccupazione: 0,34%

Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005   in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la  riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :

  • Aliquota disoccupazione: 2,75%
  • Esonero  1,00%

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:

  • Comuni montani riduzione del 75%
  • Comuni  svantaggiati riduzione del 68%.

 Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:

  • Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,125%
  • Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Va applicata la riduzione prevista dal decreto  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  per il 2023  nella misura pari al 15,77%  alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.

QUI LA  TABELLA RIEPILOGATIVA

 La circolare ricorda infine che   la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale determinato annualmente dal  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo 

I commenti sono chiusi