E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2023 il decreto del ministero delle imprese e made in Italy che aggiorna gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, previsti dall'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)
Si ricorda che in tale articolo “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Danno lesioni lieve entità importi 2023
Il decreto MIMIT interviene ad aggiornare gli importi in vigore dal 2017 e visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023, viene applicata la maggiorazione del 7,9% a decorrere dal mese di aprile 2023
Gli importi vengono aggiornati quindi come segue
- 939,78 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', lettera a);
- 54,80 euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Vale la pena di ricordare che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente il risarcimento del danno biologico di lieve entita (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)
L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27 ha stabilito il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.