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Tax free shopping viaggiatori: soglia minima di acquisto passa a 70 euro

23 Gennaio 2024 in Notizie Fiscali

Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 si introducono novità in vigore dal prossimo 1 febbraio,  sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

Tax free shopping viaggiatori: la norma oggetto di modifica

Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che:

  • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
  • di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
  • destinati all'uso personale o familiare, 
  • da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, 
  • possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 

Tale disposizione si applica a condizione che:

  • sia emessa fattura, 
  • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine.

Tax free shopping viaggiatori 2024: scende il limite minimo degli acquisti

Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

  • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale, 
  • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.

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