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Linee guida tirocini Revisori: nuove regole

24 Maggio 2023 in Notizie Fiscali

Con un comunicato del 19 maggio il MEF informa della approvazione, con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 aprile 2023, delle nuove "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio ", che sostituiscono le precedenti del 2018.

Le linee guida costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c), del D.lgs. 39/2010, per l’iscrizione al registro dei revisori legali

Fermo restando il rispetto generale della normativa di riferimento, alla quale si deve necessariamente conformare lo svolgimento del tirocinio triennale, le nuove linee guida declinano più puntualmente le modalità espositive delle relazioni annuali al fine di renderle più aderenti alla rappresentazione delle attività di revisione legale effettivamente svolte e tali da consentire il completamento del tirocinio stesso nei termini previsti. 

Attenzione al fatto che il modello per le nuove relazioni annuali sarà presente nel portale a partire dal 23 maggio 2023.

Ricordiamo che, il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente
 
modificato, tra l’altro, la disciplina del tirocinio, inserita nell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

La modifica più sostanziale prodotta dal decreto sopra indicato riguarda in particolare l’introduzione nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 39/2010, dell’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale da parte del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto, e per il dominus di assicurare e controllare l’effettiva collaborazione.

La violazione di tale obbligo da parte del revisore o della società di revisione equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale.

le Linee guida sottolineano come nell’ambito dello svolgimento dell’attività di tirocinio è importante tenere presente la definizione di alcuni concettifondamentali che consentano al tirocinante di assolvere correttamente tale percorso formativo, quali:

1) il concetto di collaborazione all’attività di revisione legale come indicato nell’articolo 3 del d.lgs. 39/2010;

2) l’attualità dell’incarico ricoperto dal “dominus” quale presupposto necessario per contestualizzare con precisione l’attività concretamente svolta dal tirocinante;

3) la preventiva pianificazione dell’attività di tirocinio da svolgere nel triennio. È opportuno, nel momento in cui il dominus accoglie un praticante presso il suo studio professionale, effettuare una preventiva pianificazione dell’attività di tirocinio. Una attenta pianificazione implica la definizione della strategia generale per la maturazione dell’aspirante revisore legale e favorisce l’adempimento del tirocinio in modo corretto e nel rispetto delle finalità attese. 

Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'attualità dell'incarico, ossia l’incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del tirocinante deve essere attuale, ossia riferito ad incarichi in corso assegnati al dominus.  

Particolare attenzione viene infine accordata alla relazione annuale e al relativo modello da utilizzare disponibile sul sito mef dal 23 maggio.

Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione , secondo il modello-tipo allegato alle presenti Linee guida, accessibile ai tirocinanti nell’apposita sezione del sito web della revisione legale (modulo TR-04).
 La relazione annuale:

  • è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del “patto” formativo-professionale;
  • riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato;
  • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull’attività svolta. 

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